Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, il limite massimo degli stipendi dei dipendenti pubblici deve tornare a far riferimento al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, mentre è illegittima e va cancellata la soglia fissa di 240 mila euro stabilita da una norma del 2014. Secondo la Consulta, la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ma è illegittimo quanto previsto dal decreto-legge del 2014 che aveva fissato tale limite a 240.000 euro lordi, invece che nel trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il “tetto” dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il limite massimo retributivo era stato introdotto con un decreto-legge del 2011, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il decreto-legge del 2014, invece, il “tetto retributivo” era stato determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. "Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima - spiegano i magistrati - poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale".